Fra le città portuali dell’impero romano, Ostia rappresentava un caso peculiare, non solo per la sua posizione strategica, all’imbocco del Tevere nel mar Tirreno, ma anche per la sua prossimità alla capitale, di cui rappresentava il punto di approdo più vicino al mare.
La specificità del sito era data dalla sua stessa conformazione geografica perché, in mancanza di una rientranza naturale della costa protetta dalle correnti, esso era alìmenos, cioè privo di un porto marittimo propriamente detto. La statio portuale vera e propria, adibita alle operazioni di carico-scarico delle merci, era invece situata nel cuore della città, in prossimità del primo meandro del fiume.
Ma la foce del Tevere era spesso intasata di sedimenti alluvionali che, incontrandosi con il reflusso marino, si depositavano sul fondo ostacolando l’accesso delle navi. Per questo, il trasporto delle merci al porto commerciale imponeva una serie complessa di operazioni portuali condotte da mano d’opera specializzata: in primo luogo il trasbordo in mare aperto delle merci dalle navi di carico su imbarcazioni fluviali adatte ai bassi fondali, i cd. lenunculi; poi lo scarico nel porto fluviale e il disbrigo delle formalità di rito (misurazione e verifica dei carichi; regolarizzazione delle imposte doganali ove previste etc.); poi il trasporto a Roma via terra (con carri) o via fiume (con le cd, naves caudicariae), oppure il deposito temporaneo negli horrea ostiensi, seguito dal suddetto trasporto.Dal buon esito di queste operazioni dipendeva la vita stessa della capitale che, proprio per questo, non smise mai di considerare Ostia più come un quartiere funzionale ai suoi bisogni che come una comunità autonoma di cittadini romani di lunga data.
Tutto ciò influenzò radicalmente la storia della città, in particolare sotto il profilo urbanistico ed amministrativo: e, proprio allo stretto rapporto esistente ad Ostia fra le scelte urbanistiche rilevabili sul terreno e l’organizzazione amministrativa documentata dalle fonti letterarie, giuridiche ed epigrafiche, intendo dedicarmi in questa ricerca. Mi concentrerò sugli aspetti del dibattito scientifico che più di altri coinvolgono problematiche di carattere giuridico, in particolare richiamando l’attenzione degli specialisti di cose ostiensi sugli scritti della giurisprudenza classica conservati nei Digesta giustinianei.
Fonte generalmente trascurata nella letteratura sul tema, i testi giurisprudenziali possono, infatti, rivelarsi utili alla ricostruzione della realtà economica, sociale o politica del porto di Roma, contribuendo a svelare aspetti poco noti delle problematiche connesse al commercio fluviale sull’ostium Tiberis. I giuristi, del resto, componenti a pieno titolo dell’élite politica e culturale della società romana, non dovettero restare estranei al dibattito e alle scelte del ceto dirigente sull’organizzazione ed il funzionamento del porto di Roma. Mi pare, dunque, doveroso attribuire il giusto spazio ad una riflessione teorica di grande livello, che non smise mai di farsi carico, con la propria specifica metodologia, dei problemi giuridici concreti legati ad Ostia antica, al Tevere, al trasposto fluviale, all’approvvigionamento della capitale.I contributi più rilevanti della giurisprudenza in questo campo risalgono ai primi tre secoli dell’impero, dunque alla fase di maggiore espansione della realtà economica ostiense.
Ma anche riguardo ad alcuni problemi notevolmente dibattuti in letteratura, relativi a fasi più risalenti della storia della città – arcaica e repubblicana -, un approccio tipicamente tecnico-giuridico, arricchito, se del caso, dal richiamo a fonti giurisprudenziali, anche posteriori, può fornire nuovi spunti di riflessione o contribuire ad impostare la discussione su nuove basi. Si pensi, ad es., alla fondazione della colonia (V-IV sec. a.C.), all’istituzione del quaestor ostiensis e alle sue funzioni (III sec. e seg.), alla delimitazione del porto fluviale, documentata a Ostia da tre cippi iscritti risalenti al II secolo a.C. o agli inizi del I. In particolare questi ultimi sono da collegare alle nuove necessità portuali a seguito dello sviluppo economico di Ostia nei primi decenni del II secolo a.C.: dalle nuove province affluiscono in massa frumento ed altre derrate alimentari, non solo sul libero mercato, ma anche – o soprattutto- sotto forma di tributo fondiario o a prezzo imposto.
Le merci giunte ad Ostia o a Pozzuoli su grandi navi onerarie vengono scaricate in tutta fretta da mano d’opera specializzata, per essere trasportate nella capitale o sostare temporaneamente nei magazzini ostiensi. Tutto ciò determina, a Roma e nella stessa Ostia, un cospicuo aumento demografico. Nell’urbs tali cambiamenti si materializzano, sul piano urbanistico, con la realizzazione di un nuovo porto commerciale, il cd. emporium, posto a circa 1100 metri a valle della statio portuale fino ad allora utilizzata, il Portus Tiberinus con l’annesso foro Boario: quest’ultimo, infatti, era divenuto insufficiente alla mole dei traffici e comunque era troppo spesso devastato da piene fluvali. Urgeva, invece, una nuova pianificazione dell’area commerciale urbana, che garantisse ampi spazi coperti e scoperti sul Tevere, per l’attracco delle imbarcazioni, il trasbordo e lo stoccaggio delle merci, la vendita dei prodotti, l’amministrazione annonaria.
Ciò, tuttavia, non sarebbe bastato se, accanto alla riorganizzazione delle strutture portuali urbane, non fosse stata rivista anche l’urbanistica del porto commerciale alla foce del Tevere, il solo da cui i prodotti giungevano a Roma dalle province d’oltremare. Si può anzi ipotizzare che, data l’elevata posta in gioco, il tema sia stato oggetto di un ampio dibattito politico.
Di tale interesse del Senato è rimasta ad Ostia, ancora in situ, un’importante testimonianza epigrafica: i tre cippi confinari risalenti al II secolo (forse compresi fra il 180 e il 90 a.C.) furono posti dal pretore urbano Caninio ex senatus sententia, a delimitare un’ampia area pianeggiante lungo la riva sinistra del Tevere situata fra l’antico castrum e la via Ostiense.
Il senato aveva, dunque, inviato ad Ostia un alto magistrato della repubblica perché risolvesse in via amministrativa una controversia finium di cui era parte lo Stato romano ed uno o più cittadini ostiensi, occupanti il terreno in esame. Lo dimostra, fra l’altro, il fatto che, accanto all’ultimo cippo in direzione del mare, si trova un altro cippo iscritto di dimensioni appena inferiori, che specifica che il terreno su cui è posizionato è “privatum usque ad aquam”. Evidentemente alcuni privati avevano occupato l’area di ager publicus costeggiante la riva sinistra – forse in conseguenza dell’aumento demografico che, nel corso del II secolo, aveva interessato anche la colonia – e rifiutavano di abbandonare la zona.
Ma il senato aveva su quell’area mire più grandi, visto che essa, pur non soppiantando l’area portuale più antica della riva destra, doveva divenire il vero centro del commercio fluviale di Ostia – come a Roma lo era l’emporium di M. Emilio Lepido –. Per questo aveva inviato in loco il pretore urbano – magistrato a cui competeva la giurisdizione amministrativa sull’ager publicus in assenza del censore e, in subordine, del console – perché rivendicasse in publicum la zona occupata e giudicasse sulla questione.
Procedimenti amministrativi di questo genere, esperiti dallo Stato attraverso un magistrato inviato sul posto dal senato di Roma, non sono rari in quest’epoca: così, ad esempio, Lucio Lentulo, più o meno nello stesso torno di tempo, era stato inviato dal senato nell’ager Campanus per rivendicare i terreni pubblici a privatis possessa ed imporre loro la corresponsione periodica di un vectigal. Ma, nel caso di Ostia, alla ricognizione della pubblicità del suolo non segue, come normalmente accade, la conferma dello stato di possesso con l’imposizione di un vectigal agli occupanti, ma lo sgombero immediato e definitivo dall’area interessata, che viene dichiarata res extra commercium, cioè insuscettibile di rapporti privatistici perché perpetuamente destinata all’uso del popolo (Gai….; I ….; D.43.7.1 Pomp. 30 ad Sab.). E’ infatti un’area portuale destinata alle operazioni di carico-scarico da cui le merci vengono immagazzinate negli horrea ostiensi o ripartono per Roma via fiume o su carri, percorrendo la via Ostiense.
Ancora nel III secolo un passo del Digesto sottolinea che è compito della pubblica autorità recuperare alla res publica i terreni statali indebitamente occupati e poi valutare caso per caso se sia più conveniente all’interesse dello Stato sgomberarli adibendoli a funzioni di pubblico interesse o lasciarli ai possessori attuali con l’imposizione di un vectigal periodico: Dig. 50, 10, 5, 1: Fines publicos a privatis detineri non oportet. curabit igitur praeses provinciae, si qui publici sunt, a privatis separare et publicos potius reditus augere: si qua loca publica vel aedificia in usus privatorum invenerit, aestimare, utrumne vindicanda in publicum sint an vectigal eis satius sit imponi, et id, quod utilius rei publicae intellexerit, sequi.
L’area rimarrà libera da edifici fino al IV secolo d.C.: vi erano, del resto, appositi mezzi previsti dall’editto del pretore per tutelare le aree destinate ad uso pubblico – spazi aperti, vie pubbliche, insulae o agri (D.43.8.2 Ulp. 68 ad ed.[1]) ed impedirvi la costruzione di edifici privati. Così il pretore, su richiesta di qualunque interessato, avrebbe, con l’emissione di interdetti, vietato l’occupazione di suolo pubblico (D.43.7 De locis et itineribus publicis) o proibito l’edificazione (D.43.8 Ne quid in loco publico vel itinere fiat[2]) salvo che una legge, un senatoconsulto, un editto o decreto imperiale lo avessero espressamente concesso[3].Ma, com’è noto, il porto fluviale non poteva soddisfare le esigenze crescenti dell’approvvigionamento granario di Roma. Né gli uffici via via creati da Roma per la cura di questi problemi – la quaestura ostiensis nel III secolo a.C., la cura alvei Tiberis, con sede a Roma e a Ostia, istituita da Augusto (per Svet., div. Aug. 37.1) – o dal suo successore Tiberio (per Cass. Dio., 57.14.7-8; Tac., Ann. 1.76.1) –, e la cura annonae (che sostituì l’officium degli aediles caeriales), dal 22 a.C. nelle mani di Augusto e, fra l’8 e il 14 d.C., affidata ad un praefectus annonae di rango equestre – poterono mitigarli.
Perciò i successori nell’impero si impegnarono ulteriormente sul punto: com’è noto, Claudio, contro il parere tecnico dei suoi architetti, scavò a nord di Ostia un gigantesco bacino portuale collegandolo al Tevere attraverso un certo numero di canali (fossae) destinati, fra l’altro, a ridurre il pericolo delle inondazioni (CIL XIV.85). Ma il porto di Claudio non era ancora sicuro: nel 62 d.C. quasi duecento navi ivi ricoverate furono perdute per un’improvvisa tempesta (Tac., Ann. 15.18) e nel 69 Roma fu colpita da una terribile inondazione (Tac., Hist. I.86). Per questo Traiano realizzò l’ultimo, e definitivo, progetto: un porto più interno e maestoso di quello di Claudio, di forma esagonale, collegato al Tevere da un ampio canale navigabile (fossa) e circondato da grandi horrea per il deposito delle derrate, in particolare il grano, prima del trasporto nella capitale. La nascita del nuovo quartiere commerciale, Porto, non esautorò il ruolo preminente della colonia ostiense, che rimase il centro amministrativo dell’organizzazione annonaria. Determinò, invece, la decadenza di Pozzuoli, diventando il porto più importante del Tirreno, al centro delle tratte commerciali da Oriente e Occidente.
La città di Ostia costituisce dunque il risultato di un progetto centralizzato di carattere urbanistico ed amministrativo, destinato a rendere l’ostium Tiberis sempre più funzionale alle esigenze dell’approvvigionamento dell’urbe.
La domanda da porsi è se a tale progetto i giuristi abbiano in qualche modo partecipato. L’esame di alcuni testi dei Digesto mi induce a credere ad un intervento diretto dei giuristi in questo campo, pur nell’ambito e con la competenza specifica della loro ars.
Infatti, nel Digesto, sono rintracciabili diverse discussioni giurisprudenziali in ordine ai vari problemi concreti attinenti all’arrivo delle merci nel porto ostiense, al loro trasbordo sui lenunculi, allo scarico nel porto e alla misurazione e registrazione dei carichi da parte dei mensores frumentarii o vini o delle autorità amministrative a ciò deputate, al loro deposito negli horrea cittadini e al loro invio a Roma su carri o naves caudicariae. Inoltre i giuristi si interessano del canale scavato da Traiano (cd. fossa) per la costruzione del porto di Fiumicino, definendone la natura giuridica rispetto al flumen publicum. Fra i testi più importanti, cfr., ad es., D.14.2.4 Callistratus 2 quaest.; D.14.2.1pr. Paul. II sent.; Dig. 14.2.8 Iulianus 2 ex Minic.; Dig. 41.2.13pr. Ulpianus 72 ad ed.; D.41.1.44 Ulp. 19 ad ed.; Dig. 41.2.21.1 Iavolenus 7 ex Cass.; Dig. 41.1.9.8 Gaius 2 rer. cott.; Dig. 19.2.13.1 Ulpianus 32 ad ed.; Dig. 50.16.59 Ulpianus 68 ad ed. ; Dig. 43.12.1.8 Ulpianus 68 ad ed.; Dig. 43.14.1pr. Ulpianus 68 ad ed.; Dig. 43.14.1.5 Ulpianus 68 ad ed.; Dig. 43.15.1.6. Su questi ed altri frammenti dei Digesto intendo soffermarmi nella mia ricerca, per arricchire il panorama delle fonti già note in dottrina con materiale poco noto ma estremamente interessante.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Catherine Virlouvet (12 juillet 2013). Il porto e la città: urbanistica e diritto in Ostia antica. Rome, le Tibre, le littoral. Consulté le 5 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ts3n